L'esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere sui beni culturali richiede il rilascio dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza (Decreto legislativo 22/01/2004 n. 42, art. 21, com. 4). I beni culturali soggetti ad autorizzazione sono:
- beni per i quali sia stata eseguita con esito positivo la verifica di interesse
- beni per i quali sia stato emesso un provvedimento di dichiarazione di interesse
- beni culturali di proprietà pubblica che hanno più di settanta anni e di autori non viventi finché non è intervenuta la preventiva verifica di interesse.
Approfondimenti
Disposizioni in materia del patrimonio architettonico e mitigazione del rischio sismico
A partire dal 1° settembre 2015, per interventi di miglioramento sismico che riguardano singoli elementi strutturali oppure interventi di manutenzione straordinaria che prevedono lavorazioni edili con la struttura, la domanda di autorizzazione ai lavori presentata ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004 n. 42, art. 21, com. 4 deve essere corredata da una scheda sinottica (Circolare ministeriale 30/04/2015, n. 15).
Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 12:48.35