Gli interventi che possono eseguiti senza nessun titolo abilitativo sono individuati dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6.
Tra gli interventi edilizi liberi (manutenzione ordinaria, eliminazione barriere architettoniche, ecc.) si distinguono due tipologie:
- le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, che devono essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine inferiore a 180 giorni, comprensivi dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1, let. e-bis)
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola, comprese le serre a tunnel e le serre mobili destinate ad uso temporaneo (Deliberazione della Giunta regionale 25709/2017, n. 10/7117.
Per questi interventi l'inizio dei lavori deve essere comunicato dall'interessato all'Amministrazione senza dover attendere il rilascio di un titolo abilitativo (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1, let. e-bis).
Approfondimenti
Congiuntamente alla presentazione della pratica l'interessato può chiedere allo sportello unico di acquisire tutte le autorizzazioni preliminari necessarie all'intervento edilizio (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis).
In questo caso è possibile dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis).