Il permesso di costruire è l’atto necessario per eseguire i seguenti interventi (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 10, let. c):
- nuova costruzione
- ristrutturazione urbanistica
- ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante, cioè per quegli interventi che trasformano l’organismo edilizio e che modificano il volume complessivo dell’edificio o dei prospetti, o anche per i cambi di destinazione d’uso in zona omogenea A dello strumento urbanistico e ancora, per le opere che cambiano la sagoma di immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42)
- cambi di destinazione d’uso per creare luoghi di culto e centri sociali, anche quando non sono previste opere edilizie (Legge regionale 11/03/2005, n. 12, art. 52, com. 3-bis) nonché interventi edilizi per la realizzazione o l’ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo (Legge regionale 11/03/2005, n. 12, art. 33, com. 3-ter)
- interventi in deroga agli strumenti urbanistici per edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico deliberati dal Consiglio comunale (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 14, com. 1)
- ristrutturazioni edilizie anche in aree industriali dismesse e in deroga alla destinazione d’uso, quando il Consiglio comunale ne ha riconosciuto l’interesse pubblico (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 14, com. 1-bis).
Approfondimenti
La SCIA può essere utilizzata in alternativa al permesso di costruire, presentandola almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori per:
- interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modifiche del volume o dei prospetti, che cambiano la destinazione d’uso di immobili in zona omogenea A, o gli interventi che cambiano la sagoma di fabbricati sottoposti a vincolo
- gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica quando derivano da piani attuativi con precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive
- gli interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali con precise disposizioni plano-volumetriche.
È possibile richiedere il permesso in sanatoria per gli interventi già realizzati, se sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della presentazione della richiesta, sia al momento della realizzazione (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 36, com. 1).
In questo caso il rilascio del permesso è subordinato al pagamento di una oblazione pari al doppio del contributo di costruzione o, in caso di gratuità dell'intervento, in misura pari a quella prevista Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 16.
Congiuntamente alla presentazione della pratica l'interessato può chiedere allo sportello unico di acquisire tutte le autorizzazioni preliminari necessarie all'intervento edilizio (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis).
In questo caso è possibile dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis).
I lavori devono iniziare entro un anno dall'efficacia o dal rilascio del titolo abilitativo, salvo diverso termine previsto dal permesso di costruire, e devono terminare entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.
Alla conclusione dei lavori deve essere presentata la comunicazione di fine lavori.
Quando viene rilasciato il permesso di costruire è stabilito l'ammontare degli eventuali oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione (complessivamente contributo di costruzione).
Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dalle vigenti normative. Il Comune può comunque richiedere eventuali integrazioni.